A chi è rivolto
Hanno diritto all’assegno di maternità le madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie (in possesso di permesso di soggiorno), nonché i soggetti dettagliatamente elencati nel modulo di richiesta - purché non beneficiarie di indennità di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale (come lavoratrici autonome o professioniste) o di trattamenti economici di maternità corrisposti dal datore di lavoro - o beneficiarie di un'indennità di maternità inferiore all'importo del contributo stesso (in quest’ultimo caso è possibile avanzare richiesta per la quota differenziale).
Descrizione
L'Assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. 151/2001 e s.m.i. è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni.
L’istruttoria per la concessione del contributo è in capo al Comune, mentre il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.
Come fare
La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata all'Ufficio Assistenza del Comune mediante la compilazione dell'apposito modulo web, presente nella sezione Filo Diretto con il Comune, accessibile dal link sottostante (ACCEDI AL SERVIZIO).
Cosa serve
La presentazione, tramite la sezione Filo Diretto con il Comune, della domanda dell'assegno di maternità è subordinata all'autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o credenzali europee eIDAS.
Alla domanda è necessario allegare:
- in caso di richiedente extracomunitario, copia del titolo comprovante il permesso di soggiorno sul territorio nazionale del richiedente e del figlio/a;
- ricevuta di richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (in tal caso la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno).
Al richiedente verrà anche chiesto di indicare nel modulo i dati della propria attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
Cosa si ottiene
La presentazione della richiesta di concessione dell'assegno di maternità.
Tempi e scadenze
La domanda di concessione dell’assegno va presentata dalla madre o da altro avente diritto al Comune di residenza entro 6 mesi dal parto o dall’ingresso del bambino in famiglia.
Condizioni di servizio
La domanda di concessione dell’assegno potrà essere accolta ove la ricchezza del nucleo familiare del richiedente non superi il valore I.S.E.E. stabilito annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Per le Politiche della Famiglia soggetto ad aggiornamento annuale (valore di riferimento per le nascite dell’anno 2023: € 19.185,13; valore di riferimento per le nascite dell’anno 2024: € 20.221,13).
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 11/06/2024