A chi è rivolto
Tutti i soggetti privati e pubblici (cittadini, associazioni, imprese, Enti.....)
Descrizione
Il Settore edilizia privata garantisce il diritto di accesso a quei soggetti che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dallordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia.
Come fare
Il richiedente dovrà inoltrare tramite l'apposito servizio l'istanza di accesso agli atti.
Il richiedente dovrà inoltrare una domanda per ogni immobile di interesse.
Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi occorre venga allegata la relativa delega del titolare del diritto reale e relativo documento di identità.
La richiesta in copia autenticata di documenti deve essere presentata in regola con le vigenti disposizioni sul bollo (apposizione di marca da bollo da € 16,00). Per il rilascio degli atti in copia conforme, saranno richieste un numero di marche da bollo come richiesto dalla normativa vigente in funzione del numero di pagine dell’atto.
Cosa serve
Effettuare la richiesta accedendo al servizio.
Cosa si ottiene
Richiesta accesso agli atti amministrativi dell'Area Tecnica
Tempi e scadenze
30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
Quanto costa
Il rilascio di copie semplici o conformi è subordinato al pagamento del costo di riproduzione nelle tariffe determinate con D.G.C. n. 154 del 28/11/2019.
Il pagamento dei diritti di segreteria verrà effettuato tramite IUV al momento dell'invio dell'istanza, mentre per il rilascio delle copie il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione dello IUV da parte dell'ufficio.
Diritti di segreteria per accesso agli atti
25,00
Per maggiori informazioni rivolgersi telefonicamente al Settore edilizia privata.
Riferimenti Normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Condizioni di servizio
La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che verranno comunicati per iscritto al richiedente:
Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione richiesta viene messa a disposizione del richiedente.
Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione richiesta.
Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 13/06/2024