Comunicazione preventiva al Comune
Sono considerati manutenzione ordinaria, per la quale è necessaria la preventiva comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia ai sensi dell’art. 11 c. 3 del Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 115, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., gli interventi di incremento dell'efficienza energetica da effettuarsi su edifici esistenti che prevedano:
- l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.
Occorre comunque verificare, prima dell’esecuzione delle opere, che non vi siano vincoli o la necessità di acquisire autorizzazioni obbligatorie previste delle normative di settore. Per effettuare la comunicazione l’interessato è sufficiente che compili e trasmetta al Comune la comunicazione sulla base del modello disponibile a piè pagina.
La trasmissione del modello disponibile a piè pagina.
La possibilità di effettuare le installazioni previste dall'art.11 c. 3 del Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 11
Non sono previsti adempimenti successivi alla comunicazione
Per maggiori informazioni rivolgersi telefonicamente al Settore edilizia privata o, alternativamente, presentarsi all'ufficio negli orari di ricevimento al pubblico o effettuare la prenotazione tramite l'apposito canale presente nella pagina.
In caso di presenza di vincoli alla comunicazione dovranno essere allegate le autorizzazioni preliminari eventualmente obbligatorie richieste dalle normative di settore.