Cittadini che diano ospitalità o cedano immobili a persona di nazionalità extra - UE.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Il modulo debitamente compilato potrà essere inoltrato via e-mail/Pec o presentato di persona negli orari di apertura al pubblico.
Compilare correttamente il modulo allegato. Allegare copia di documento identità della persona ospitata.
Presentare la Comunicazione di Ospitalità di Cittadino Straniero all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.
La Comunicazione va presentata entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o della cessione dell'immobile.
Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modif. dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189