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DescrizioneLa Legge tutela le condizioni di vita degli animali da affezione e promuove comportamenti idonei a garantirne le esigenze sanitarie, ambientali ed il loro benessere.

Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere. Provvede a garantirgli ambiente, cure ed attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

 Riferimenti normativi: legge regionale 19 luglio 2004, n.20;

 CANI RANDAGI

 Ogni anno in Italia sono abbandonati oltre 150.000 animali domestici. Molti di essi morirà in incidenti stradali, subirà maltrattamenti o potrà essere vittima dell’addestramento dei cani da combattimento. Il resto trascorrerà la propria esistenza nell’angusta gabbia di un canile.
 Abbandonare un cane non è solo un reato punito dalle leggi dello Stato (articolo 727 del Codice Penale), ma soprattutto è un reato “morale”, un gesto di profonda inciviltà.

ANAGRAFE CANICA REGIONALE

Con la L.R. n.18 del 19 luglio 2004 è stata istituita l’anagrafe canina regionale informatizzata, presso la quale sono registrati i cani.
 I proprietari di cani devono iscrivere l’animale all’Anagrafe canina regionale presso l’A.S.L. competente del territorio. Il cane sarà registrato ed identificato mediante l’utilizzo di un circuito elettronico miniaturizzato (“microchip”).
I proprietari hanno anche l’obbligo di denunciare presso il servizio veterinario dell’A.S.L. di registrazione la variazione della sede di detenzione, la morte od il cambio di titolarità dell’animale.

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Pagina aggiornata il 31/05/2024 13:39

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