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Delibera C.C. n. 2 del 26/01/2023 - Non applicazione dello stralcio parziale dei debiti fino a mille euro

Partite di importo fino a 1.000,00 € relative a Tributi, sanzioni amministrative codice della strada ed altre entrate del Comune di Castiglione Torinese,  iscritte in ruoli consegnati agli agenti della riscossione  dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015  - Non applicazione dell’annullamento automatico parziale (ai sensi dell’art. 1 comma 229 della legge di bilancio 2023)

Data:
Martedì, 31 Gennaio 2023
Delibera C.C. n. 2 del 26/01/2023 - Non applicazione dello stralcio parziale dei debiti fino a mille euro

Descrizione

Si informa che il Comune di Castiglione Torinese, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 2023, immediatamente eseguibile, si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 1 comma 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) di NON APPLICARE le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 della medesima disposizione normativa, relative allo stralcio parziale (sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo ed interessi di mora) dei carichi fino a mille euro, iscritti in ruoli affidati agli agenti della riscossione (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
 
La predetta deliberazione è stata inviata all’Agenzia delle Entrate Riscossione, come prescritto dalla normativa vigente.

I carichi relativi a tributi, a sanzioni amministrative del codice della strada ed alle altre entrate del Comune di Castiglione Torinese, iscritti nei ruoli sopra citati  non verranno pertanto automaticamente ridotti.

Per completezza si comunica altresì che il Consorzio di Area Vasta CB16, con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 del 24 gennaio 2023, immediatamente eseguibile, ha esercitato la medesima facoltà di non applicazione dell’annullamento automatico parziale di cui all’art. 1 comma 227 della Legge di Bilancio 2023 alle partite ex-TIA, anche con riferimento ad utenti del Comune di Castiglione Torinese.

Preme evidenziare che l'adozione delle suddette delibere non preclude comunque ai debitori la possibilità di accedere, previa apposita domanda da presentare ENTRO IL 30 APRILE 2023,  alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, prevista dall’art. 1  comma 231 della legge di bilancio 2023, a prescindere dall'importo residuo. 

Tale definizione agevolata, nell’attribuire al debitore sostanzialmente gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivamente dovuti, richiede il pagamento della quota capitale, delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive,  entro il 31 luglio 2023; il debito può anche essere rateizzato in un massimo di 18 rate, due delle quali da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.


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A cura di

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Ultimo aggiornamento

27/10/2023




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